Sez. 1, Ordinanza n. 10325 del 16/04/2024 (Rv. 671162-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sezioni specializzate in materia di impresa - Recesso da società trasformata - Perdita dello status socii - Domanda di liquidazione della quota - Controversia - Competenza - Insussistenza - Fondamento. SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - IN GENERE In genere.
La controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva ma una conseguenza stabilita dalla legge.
Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)