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Sez. 5, Sentenza n. 4046 del 17/01/1985 Ud. (dep. 29/04/1985) Rv. 168912 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - ESTREMI - COSCIENZA DI VIOLARE LA LEGGE PENALE O DELL'ANTIGIURIDICITÀ DEL FATTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - "RATIO".*
Stato
decisa il 1985-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168912-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - ESTREMI - COSCIENZA DI VIOLARE LA LEGGE PENALE O DELL'ANTIGIURIDICITÀ DEL FATTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - "RATIO".*

Per la sussistenza del dolo non occorre l'intenzione o la consapevolezza di violare la legge penale, né si esige la coscienza dell'antigiuridicità del fatto, essendo solo necessario che l'agente abbia coscienza dell'Azione, e tale Azione compia con volontà libera. Diversamente opinando, si perverrebbe ad attribuire Rilevanza anche all'ignoranza della legge penale, inderogabilmente esclusa dall'art. 5 cod. pen.. (Conf mass n 148521 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)