Sez. 1, Sentenza n. 16415 del 21/11/2002 (Rv. 558635 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE DEFUNTO | Ammissione al concordato preventivo entro l'anno dal decesso - Mancata omologazione - Conseguente dichiarazione di fallimento - Pronuncia entro l'anno dal decesso - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE DEFUNTO
La dichiarazione di fallimento dell'imprenditore defunto pronunciata a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo, cui l'imprenditore sia stato ammesso entro l'anno dal decesso, può intervenire anche dopo che sia decorso il termine annuale stabilito dall'art. 11 legge fall., atteso che detta norma è derogata, appunto, dall'art. 181 della stessa legge, dal quale si desume che la mancanza delle condizioni previste per l'omologazione del concordato dà luogo alla dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 11, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 11, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)