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Sez. U, Ordinanza n. 10736 del 08/07/2003 (Rv. 564891 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Intervenuta pronuncia sul ricorso - Conseguenze - Regolamento preventivo - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564891-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

È inammissibile l'istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, proposta in relazione a procedimento per la dichiarazione di fallimento, una volta che il Tribunale si sia pronunciato in merito al ricorso (nella fattispecie, con decreto di rigetto ex art. 22 legge fall.), avendo, in tal caso, il Tribunale, data la intrinseca natura giurisdizionale della procedura, esercitato la propria giurisdizione, con conseguente preclusione dell'esperibilità del regolamento preventivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)