diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 118 del 09/01/1998 (Rv. 511379 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DEPOSITO | Lodo pronunciato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 25 del 1994 - Mancato deposito - Impugnazioni - Inammissibilità - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 legge n. 25 del 1994 in relazione agli artt. 24, 10, 41 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1998-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511379-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DEPOSITO

A norma dell'art. 27 comma quarto legge n. 25 del 1994 i lodi arbitrali pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge sono impugnabili ai sensi della legge precedente, pertanto, attesa l'inapplicabilità ad essi dell'art. 19 legge n. 25 del 1994 citata, deve ritenersi inammissibile l'impugnazione del lodo ancora non depositato, senza che, peraltro, possa configurarsi un contrasto del predetto art. 27 legge citata coi principi costituzionali di cui agli artt. 24, 41 e 10 Cost., atteso che la tutela dei propri diritti è possibile solo in relazione ai diritti riconosciuti dalla legge e nei limiti in cui tali diritti siano riconosciuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25 art. 19, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)