diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 23762 del 21/10/2013 (Rv. 628658 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento di reddito della società di persone - Litisconsorzio necessario con tutti i soci - Sussistenza - Conseguenze - Avviso di recupero di credito di imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 usufruito dalla società - Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628658-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base delle determinazioni sui redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei soci delle stesse, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto da un socio di una società in nome collettivo avverso un avviso di recupero del credito di imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, usufruito dalla società, riguarda sia la società che tutti i soci. Ne consegue che, ove il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi, da ritenersi necessari in forza dell'art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il procedimento è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)