Sez. 6, Sentenza n. 1653 del 26/11/1968 Ud. (dep. 24/02/1969) Rv. 110418 - 01
SANITA PUBBLICA - ALIMENTI MEDICAMENTOSI(MEDICINALI) -VENDITA DA PARTE DI PERSONA SFORNITA DEL TITOLO DI FARMACISTA - CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART 122 TV LEGGI SANITARIE -ESTREMI.*
SANITA PUBBLICA - ALIMENTI MEDICAMENTOSI(MEDICINALI) -VENDITA DA PARTE DI PERSONA SFORNITA DEL TITOLO DI FARMACISTA - CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART 122 TV LEGGI SANITARIE -ESTREMI.*
Il fatto di vendere medicinali in nome proprio e arrogandosi indebitamente la veste e le funzioni di farmacista non e un elemento costitutivo della contravvenzione di cui all'art.122 del R.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Per la sussistenza di tale reato e sufficiente che una persona sfornita del titolo di farmacista, pur senza esplicitamente arrogarsi le vesti e le mansioni di costui, venda un medicinale (ossia una sostanza semplice o composta, da somministrarsi quale rimedio terapeutico per uso interno od esterno) a dose di medicamento (e cioe in quantita e qualita tali da giovare alla persona cui il medicinale e destinato) o Forma di medicamento (da intendersi quale modo particolare della preparazione o della confezione del medicinale, cosicche vi si ricomprendono anche le cosiddette specialita medicinali). (nella specie e stata ritenuta la sussistenza del reato nei confronti della moglie di un farmacista che, nell'assenza temporanea del marito, aveva somministrato dei medicinali).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)