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Sez. 1, Sentenza n. 11079 del 03/05/1982 Ud. (dep. 22/11/1982) Rv. 156262 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - DICHIARAZIONE GENERICA - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL SOLO CAPO DELLA SENTENZA RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156262-01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - DICHIARAZIONE GENERICA - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL SOLO CAPO DELLA SENTENZA RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA - INAMMISSIBILITÀ.*

In virtù del tassativo disposto dall'art. 212 cod. proc. pen., l'impugnazione avverso la sentenza di condanna o di proscioglimento concernenti l'applicazione di misure di sicurezza è ammissibile con le vie ordinarie (appello o ricorso) soltanto quando viene impugnato congiuntamente un altro capo della sentenza che sia di carattere penale. In ogni altro caso, e quindi anche nell'ipotesi di impugnazione generica seguita da motivi attinenti esclusivamente alla misura di sicurezza, l'impugnazione ordinaria è inammissibile, in quanto va esclusivamente esperita la procedura di cui agli artt. 640 e 641 cod. proc. pen.. (nella specie, il P.m. aveva proposto generica dichiarazione di impugnazione, seguita da motivo concernente esclusivamente la denegata applicazione della misura di sicurezza della assegnazione ad una casa di cura e di custodia). (giurisprudenza costante, da ultimo V. Mass. Nn. 153466, 152930, 145984).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 212, Cod. Proc. Pen. art. 640

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)