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Sez. 5, Sentenza n. 8688 del 25/06/1981 Ud. (dep. 09/10/1981) Rv. 150392 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - GRADUAZIONE DELLE COLPE CONCORRENTI - CRITERIO DI VALUTAZIONE - PRESUNZIONE DI CONCORSO DI COLPA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALL'EFFICACIA CAUSALE DELLE SINGOLE CONDOTTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1981-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150392-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - GRADUAZIONE DELLE COLPE CONCORRENTI - CRITERIO DI VALUTAZIONE - PRESUNZIONE DI CONCORSO DI COLPA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALL'EFFICACIA CAUSALE DELLE SINGOLE CONDOTTE - NECESSITÀ.*

Nel processo penale la Determinazione del grado delle colpe concorrenti va fatta in concreto, ed in base ai criteri di cui all'art. 41 cod. pen., e non in via presuntiva, sicché la regola stabilita dall'art. 2054 cod. civ. non trova applicazione. Tale Determinazione è rimessa all'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, il quale assolve correttamente all'Obbligo della motivazione se esprime il proprio convincimento in base alla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti colposi dei singoli agenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)