Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 296 del 1988
Massime (1)
Massima n. 10574
- Catasto
- Classificazione delle unità immobiliari
- Valutazione dell'ufficio tecnico erariale
- Obbligo di motivazione
- Omessa previsione
- Manifesta infondatezza della questione.
- R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652 (conv. in legge 11 agosto 1939 n. 1249), art. 12, come sostituito dall'art. 2, d.lgs. 8 aprile 1948 n. 514.
- Cost., artt. 3, 24.
Leggi la massima
Pur in mancanza di un espresso obbligo normativo al riguardo, il difetto di motivazione delle classificazioni catastali ben può integrare un vizio di legittimità di tali atti amministrativi, i quali non sono comunque assimilabili agli accertamenti in materia di imposte dirette. Né può invocarsi l'art. 24 Cost. quando, come nel caso, la norma impugnata non abbia alcuna efficacia processuale. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652 - conv. in legge 11 agosto 1939 n. 1249 - come sostituito dall'art. 2 d.lgs. 8 aprile 1948 n. 514, in quanto, per la valutazione delle singole unità immobiliari da parte dell'ufficio tecnico erariale, non impone l'obbligo di motivazione).
Norme impugnate
- legge 11 agosto 1939, n. 1249
- d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514
- art. 12 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939 n. 1249 e modificato dall'art. 2, n. 12, del d.lgs. 8 aprile 1948 n. 514 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 dell'anno 1981;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla società Hega Anstalt ed avente ad oggetto la classificazione di una casa colonica ai fini della valutazione della relativa rendita catastale la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con ordinanza del 17 luglio 1980 (reg. ord. n. 204 del 1981), sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939 n. 1249, come sostituito dall'art. 2 d.lgs 8 aprile 1948 n. 514, in quanto non impone, per la valutazione delle singole unità immobiliari da parte dell'ufficio tecnico erariale, l'obbligo di motivazione;
che alla Commissione tale mancata prescrizione sembrava pregiudicare l'esercizio dei diritti del contribuente, così violando l'art. 24 Cost., e sembrava altresì dar luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto a quanto avveniva per le imposte dirette, relativamente alle quali gli avvisi d'accertamento dovevano essere sempre motivati per legge;
punto 2
Considerato che l'assenza di previsione esplicita, nella norma impugnata, dell'obbligo di motivazione delle classificazioni operate dall'ufficio tecnico erariale non significa che la motivazione stessa non debba, almeno implicitamente, esservi manifestata: infatti il difetto di essa ben può integrare un vizio di legittimità dei provvedimenti amministrativi valutativi;
che la censura di violazione del principio di eguaglianza è palesemente inconsistente, non potendo assimilarsi le classificazioni catastali agli accertamenti in materia di imposte dirette;
che anche l'art. 24 Cost. è male invocato, in quanto la norma impugnata non ha alcuna efficacia processuale e perciò non attiene alla difesa "in giudizio" dei diritti;
che in conclusione le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939 n. 1249, come sostituito dall'art. 2 d.lgs. 8 aprile 1948 n. 514, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze