Sez. 6, Sentenza n. 18061 del 15/03/2018 Ud. (dep. 23/04/2018) Rv. 272974 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Particolare tenuità del fatto - Rilevabilità nel giudizio di rinvio - Omessa dichiarazione nella fase rescidente - Preclusione del giudicato - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
Nel caso di annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, al giudice del rinvio è preclusa la possibilità di dichiarare la non punibilità del fatto ai sensi dell'art.131-bis cod. pen. non rilevata nel giudizio rescindente, essendosi formato il giudicato sull'insussistenza della causa di non punibilità. (Fattispecie in cui la prima sentenza di appello era stata emessa precedentemente all'introduzione dell'art.131-bis cod. pen., mentre il giudizio rescindente era stato celebrato dopo la previsione della nuova causa di non punibilità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)