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Sez. 5, Ordinanza n. 30684 del 28/11/2024 (Rv. 672964-01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Compendio agricolo unico - Concessione del fondo in affitto - Benefici di cui agli artt. 5-bis della l. n. 97 del 1994 e 5-bis del d.lgs. n. 228 del 2001 - Coltivazione e conduzione del fondo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale - Presupposto - Necessità - Art. 9 del d.lgs. n. 228 del 2001 - Società agricola - Originari acquirenti del fondo quali unici soci - Decadenza dal beneficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672964-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di compendio agricolo unico, la concessione in affitto del fondo o di una sua parte determina la perdita dei benefici di cui agli artt. 5-bis della l. n. 97 del 1994 e 5-bis del d.lgs. n. 228 del 2001, quando si traduce in una violazione dell'impegno dell'acquirente a coltivare e condurre il fondo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, in qualità di coltivatore

diretto o di imprenditore agricolo professionale, mentre ciò non avviene, alla luce del disposto dell'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 228 del 2001, quando il contratto è stipulato con una società agricola, i cui unici soci sono gli originari acquirenti del fondo.

Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 5 bis, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 9, Legge 31/01/1994 num. 97 art. 5 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)