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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 403 del 2005

Decisione
decisa il 2005-10-12, depositata il 2005-10-25
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:403
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 29921

  • Regione siciliana
  • Sanità pubblica
  • Previsione della contestuale titolarità dell’incarico di direttore generale dell’azienda usl con quello di dipendente della medesima
  • Ricorso del commissario dello stato
  • Denunciata distorsione della posizione d’imparzialità richiesta per l’esercizio di funzioni di elevato livello di responsabilità
  • Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle aziende usl che insistono sul restante territorio nazionale
  • Violazione del principio di eguaglianza e del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione
  • Benefici in favore di familiari talassemici
  • Estensione al coniuge superstite dell'indennità vitalizia prevista con legge statale a favore dei portatori di talassemia
  • Previsione della corresponsione dell'indennità chilometrica ai talassemici soggetti a cure in località a "diversi chilometri da quella di residenza
  • Denunciata incondizionata ultrattività dell'erogazione del vitalizio
  • Lamentata previsione di nuovi e/o maggiori oneri per il bilancio regionale senza indicazione della copertura finanziaria
  • Violazione del principio di eguaglianza e del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione
  • Sopravvenuta promulgazione dell'atto impugnato con omissione delle disposizioni censurate
  • Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
È cessata la materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 Cost., degli articoli 10, 11 e 12 della delibera legislativa approvata dall' Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005, recante “Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico”: l’art. 10 consentirebbe la contestuale titolarità ed esercizio, in capo al medesimo soggetto, della carica di direttore generale di una Azienda USL operante nel territorio siciliano e di un rapporto di lavoro dipendente; l’art. 11 estende al coniuge convivente l'indennità prevista a favore dei talassemici, in caso di morte del beneficiario; l’art. 12 prevede la corresponsione dell’indennità chilometrica ai talassemici soggetti a cure in località a “diversi chilometri” da quella di residenza. Essendo stata la delibera legislativa promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura, l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. - Cessazione della materia del contendere a seguito di promulgazione parziale di legge della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate: sent. n. 351 del 2003, nonché ordd. n. 32 e n. 131 del 2004; ordd. n. 169 e n. 293 del 2005.

Norme impugnate

  • art. 11 delibera legislativa Regione Siciliana 22 febbraio 2005
  • art. 12 delibera legislativa Regione Siciliana 22 febbraio 2005
  • art. 10 delibera legislativa Regione Siciliana 22 febbraio 2005

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10, 11 e 12 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005 (disegno di legge n. 792), recante “Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico”, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 2 marzo 2005, depositato in cancelleria il 9 marzo 2005 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2005. Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso notificato il 2 marzo 2005 e depositato il successivo 9 marzo, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, 11 e 12 della delibera legislativa approvata dall' Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005 (disegno di legge n. 792), recante “Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico”; che, secondo il ricorrente, l'art. 10 del disegno di legge n. 792, attraverso il quale viene esclusa l'applicabilità in Sicilia dell'art. 3, comma 9, ultimo capoverso, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, giacché consentirebbe la contestuale titolarità ed esercizio, in capo al medesimo soggetto, della carica di direttore generale di una Azienda USL operante nel territorio siciliano e di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con la stessa USL; che, ad avviso del Commissario dello Stato, la sola esistenza di un contestuale rapporto di lavoro dipendente, seppure interrotto temporaneamente dall'aspettativa, costituisce una potenziale menomazione dell'imparzialità richiesta per l'esercizio di una funzione di così elevata responsabilità quale quella di direttore generale, con inevitabili influenze sul suo corretto esercizio; che, peraltro, sussisterebbe disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle Aziende sanitarie locali delle altre Regioni italiane, per i quali rimarrebbe applicabile l'incompatibilità prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992, in assenza, peraltro, di qualsivoglia motivazione circa la peculiarità della situazione siciliana; che, quanto alla denuncia dell'art. 11 della medesima delibera legislativa, la disposizione, nell'estendere al coniuge convivente l'indennità, prevista dall'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20 (Interventi in materia di talassemia) a favore dei talassemici, in caso di morte del beneficiario, violerebbe gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto supererebbe i «limiti oggettivi connaturati alla materia disciplinata»; che, difatti, l'art. 7 della legge regionale n. 20 del 1990 prevede l'erogazione di un'indennità vitalizia in favore del portatore di talassemia, indipendentemente dal reddito posseduto dallo stesso, quale contributo di solidarietà per le spese derivanti dalle cure mediche e ristoro per i disagi e gli inconvenienti connessi a queste ultime; che, pertanto, la concessione di tale beneficio al coniuge superstite convivente in caso di decesso del titolare non corrisponderebbe alle finalità perseguite dall'originario intervento legislativo, in quanto si risolverebbe in una “incondizionata” estensione del vitalizio, il quale, per sua natura, è «strettamente connesso allo stato di malattia e alle precarie condizioni di vita del destinatario»; che, del resto, neppure dai lavori parlamentari si evincerebbero particolari ragioni a giustificazione della concessione di un nuovo vitalizio in favore di un soggetto (il coniuge superstite) che, fino a prova contraria, non è affetto da talassemia; che, inoltre, lo stesso art. 11 contrasterebbe anche con l'art. 81, comma quarto, della Costituzione, perché l'introduzione di una nuova potenziale categoria di beneficiari dell'indennità comporterebbe «una nuova maggiore spesa che non trova nella disposizione né quantificazione né copertura»; che, infine, il Commissario dello Stato denuncia, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, l'art. 12 della stessa delibera legislativa, il quale sostituisce l'espressione «distanti oltre 20 chilometri», contenuta nel comma terzo dell'art. 7 della legge regionale n. 20 del 1990, con la parola «diversi»; che, secondo il ricorrente, tale modifica rimetterebbe alla discrezionalità dell'amministrazione la corresponsione dell'indennità chilometrica ai talassemici soggetti a cure in località diverse da quella di residenza; che, inoltre, la mancata indicazione di un termine certo per acquisire il diritto all'indennità potrebbe vanificare l'intento originario del legislatore, rimettendone la soddisfazione alla valutazione di elementi non direttamente connessi alla titolarità del diritto stesso, svuotandolo del suo contenuto, rendendolo difficilmente esercitabile.
punto 2
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, 11 e 12 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005 (disegno di legge n. 792), recante “Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico”; che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 9 marzo 2005, n. 3, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura; che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003); che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 32 e n. 131 del 2004; ordinanze n. 169 e n. 293 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Paolo MADDALENA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

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