Sez. 1, Sentenza n. 9365 del 11/06/1987 Ud. (dep. 24/08/1987) Rv. 176591 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
Il riconoscimento dell'autore del reato attraverso le cosiddette ricognizioni fotografiche, non disciplinate dalla legge processuale, se non può assumere il valore della ricognizione formale prevista dall'art. 360 cod. proc. pen., può, tuttavia, costituire, in virtù del principio del libero convincimento del giudice, idoneo elemento di prova, quando sia stato opportunamente vagliato. (Conf mass n 164805; (Conf mass n 163842; (Conf mass n 163515).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)