Sez. U, Ordinanza n. 21590 del 20/09/2013 (Rv. 627444 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Atti di autorizzazione o approvazione - Rinnovo - Diniego - Annullamento del diniego da parte del giudice amministrativo - Risarcibilità del danno derivatone - Sussistenza - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
I provvedimenti amministrativi di autorizzazione (o di approvazione) rendono di regola possibile l'esercizio di un diritto (o di un potere a questo connesso) che già apparteneva al destinatario del provvedimento, in tal modo ampliando la sua preesistente posizione di diritto soggettivo. Ne consegue che, in ipotesi di illegittimo diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di guardia particolare giurata, il danno derivatone è risarcibile - e l'azione resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - configurandosi la lesione del diritto soggettivo, che in virtù del provvedimento autorizzatorio aveva avuto piena espansione ad attuazione, senza, peraltro, poter essere degradato o affievolito dal successivo provvedimento di diniego, per l'illegittimità del potere amministrativo così esercitato, come previamente dichiarato dal giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)