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Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 11133 del 15/05/2006 (Rv. 591046 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Regime di transito comunitario - Riscossione dei diritti doganali - Nei confronti dello spedizioniere - Decadenza - Amministrazione doganale di partenza - Termine di undici mesi per comunicare il mancato appuramento delle merci - Nell'ipotesi di contraffazione dei documenti attestanti l'appuramento da parte della dogana di destinazione - Operatività - Quesito - Attribuzione allo spedizioniere della responsabilità - Quesito - Ufficio doganale competente - Determinazione - Quesito - Rimessione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee - Necessità.
Stato
decisa il 2006-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591046-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

Vanno rimesse alla Corte di giustizia delle Comunità europee, affinché si pronunci in via pregiudiziale, le seguenti questioni in tema di decadenza, in regime di transito comunitario, dalla riscossione dei diritti doganali nei confronti dello spedizioniere: 1)se l'art. 11-bis del regolamento 87/1062/CEE del Consiglio, modificato dal regolamento 93/2454/CEE della Commissione, debba essere interpretato nel senso di rendere operante il termine di undici mesi, posto all'amministrazione doganale di partenza per comunicare il mancato appuramento delle merci in regime di transito comunitario, nel caso in cui l'appuramento da parte della dogana di destinazione risulti attestato in documenti contraffatti, la cui falsità non sia facilmente riconoscibile; se, ai fini dell'interpretazione della detta norma, siano utilizzabili i principi affermati nelle sentenze della Corte di giustizia in cause C-325/00 e 222/01; se l'attribuzione allo spedizioniere doganale delle intere conseguenze di una irregolare operazione di transito comunitario, nell'ipotesi considerata, sia in contrasto col principio di proporzionalità; 2) se nelle ipotesi descritte nel precedente numero sia applicabile il paragrafo 2 del detto art. 11-bis del regolamento 87/1062/CEE come modificato; 3) se l'art. 215, paragrafo 1, del regolamento 92/2913/CEE debba essere interpretato nel senso che, in ipotesi quali quella descritta al n. 1, la competenza dell'ufficio doganale in ordine alla contabilizzazione dei diritti dovuti debba esser determinata secondo il criterio stabilito dalla seconda parte o dalla terza parte di detto paragrafo, nel luogo in cui è stato constatato che la merce si trovava in una situazione che ha fatto nascere l'obbligazione doganale, o in quello in cui la merce è stata vincolata ad un regime doganale non appurato.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/03/1987 num. 1062 art. 11 bis, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 215, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)