diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 654 del 28/01/1980 (Rv. 404069 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - SUCCESSIONE NELLE SITUAZIONI INERENTI AGLI IMMOBILI DI UNO DEGLI ENTI SOPPRESSI EX ART 13 DEL DPR N 1036 DEL 1972 - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA - SENTENZA RESA NEI CONFRONTI DEL COMITATO DI LIQUIDAZIONE DELL'ENTE SOPPRESSO - DIRITTO AD IMPUGNARE - LEGITTIMAZIONE DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE - CARATTERE CONCORRENTE E NON SOSTITUTIVO.*
Stato
decisa il 1980-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404069-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - SUCCESSIONE NELLE SITUAZIONI INERENTI AGLI IMMOBILI DI UNO DEGLI ENTI SOPPRESSI EX ART 13 DEL DPR N 1036 DEL 1972 - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA - SENTENZA RESA NEI CONFRONTI DEL COMITATO DI LIQUIDAZIONE DELL'ENTE SOPPRESSO - DIRITTO AD IMPUGNARE - LEGITTIMAZIONE DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE - CARATTERE CONCORRENTE E NON SOSTITUTIVO.*

La successione degli istituti autonomi per le case popolari nelle situazioni attive e passive inerenti agli immobili di uno degli enti soppressi in forza dell'art 13 del DPR 30 dicembre 1972, n 1036, e ad essi trasferiti, realizza un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso: ne consegue che, a norma dell'art 111 cod proc civ, il diritto a impugnare la sentenza resa nei confronti del comitato di liquidazione dell'ente soppresso spetta, in ogni caso, alla predetta parte nei cui confronti essa e stata pronunciata, salva la legittimazione, concorrente e non sostitutiva, del previsto successore a titolo particolare. (nella specie, il giudice del merito aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal comitato di liquidazione della Gescal, in base alla considerazione che, a seguito della soppressione dell'ente predetto, gli IACP erano subentrati in tutte le situazioni sostanziali e processuali inerenti all'ente soppresso. La suprema Corte nel cassare tale decisione ha enunciato l'esposto principio di diritto). (V 1504/78, mass n 390887).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 13, Legge 19/01/1974 num. 9 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)