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Sez. 2, Sentenza n. 56 del 10/01/1976 (Rv. 378688 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - DISTANZA DI TRE METRI IN SENSO VERTICALE - COSTRUZIONE NON REALIZZATA IN APPOGGIO - CALCOLO DELLA DISTANZA IN SENSO VERTICALE - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1976-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378688-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - DISTANZA DI TRE METRI IN SENSO VERTICALE - COSTRUZIONE NON REALIZZATA IN APPOGGIO - CALCOLO DELLA DISTANZA IN SENSO VERTICALE - CRITERIO.*

La norma di cui al terzo comma dell'art 907 cod civ secondo cui, quando si e acquistato il diritto di aprire iure proprietatis o iure servitutis vedute dirette sul fondo vicino, le costruzioni erette su quest'ultimo debbono rispettare la distanza di tre metri - in senso verticale - al disotto della soglia della veduta, e applicabile anche nel caso in cui la costruzione, non realizzata in appoggio al muro in cui e aperta la veduta, sorga a meno di tre metri, in senso orizzontale, dalla veduta stessa. In tal caso, la distanza in senso verticale va calcolata come se la costruzione fosse stata eseguita in appoggio, con la conseguenza che la demolizione puo essere disposta soltanto per la parte di essa che idealmente proiettata sul muro in cui si apre la veduta, invada lo spazio di tre metri calcolato in senso verticale al disotto della soglia della veduta medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)