Sez. 2, Sentenza n. 20304 del 14/10/2004 (Rv. 577708 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Sentenza di condanna contro il condominio - Effetti - Azione di condanna nei confronti del singolo condominio - Configurabilità - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE
Qualora abbia ottenuto sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti del condominio, il creditore è carente di interesse ad agire contro il singolo condominio per il pagamento pro - quota della medesima somma, disponendo già di un titolo esecutivo relativo all'intera somma, azionabile nei confronti del predetto condominio o dei singoli condomini, e verificandosi, in caso contrario, una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)