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Sez. 5 - , Ordinanza n. 23694 del 24/09/2019 (Rv. 655143 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Spese di ristrutturazione di immobili ad uso abitativo - Detraibilità - Condizioni - Inerenza del bene rispetto all'attività imprenditoriale - Valutazione prognostica - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655143-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, le spese di ristrutturazione di un immobile avente uso abitativo sono detraibili ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 ove ne venga accertata, in concreto, l'inerenza all'attività di impresa attraverso la verifica della sussistenza di un nesso oggettivo tra il bene e l'esercizio dell'attività economica del soggetto passivo, anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ammesso la detraibilità delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa colonica, abitata dal contribuente imprenditore agricolo, in quanto finalizzate alla nuova destinazione dell'immobile ad attività recettizia di agriturismo).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)