Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 536
1. ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 75
Art. 537 Tratta di donne e di minori commessa all'estero
1. I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.
Art. 538 Misura di sicurezza
1. Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 puo' essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva e' sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
Capo III. Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 539
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 540 Rapporto di parentela
1. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione illegittima e' equiparata alla filiazione legittima.
2. Il rapporto di filiazione illegittima e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.
Art. 541
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 542
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 543
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 544
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442
Titolo decimo. DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE<br/> TITOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 545
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 546
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 547
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 548
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 549
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 550
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 551
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 552
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 553
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 554
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 555
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Titolo undecimo. Dei delitti contro la famiglia
Capo I. Dei delitti contro il matrimonio
Art. 556 Bigamia
1. Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
2. La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta' dello stato proprio o di lei.
3. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e' dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.