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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 354 del 1988

Decisione
decisa il 1988-03-11, depositata il 1988-03-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:354
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13632

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Titolari di più pensioni
  • Pensioni a carico dell'e.n.a.s.a.r.c.o.
  • Quota aggiuntiva fissa di cui all'art. 1, L.N. 160 del 1975
  • Corresponsione una sola volta
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, comma primo.
  • Cost., artt. 36, 38.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in quanto già decisa nel senso della non fondatezza con precedente sentenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, L. 21 dicembre 1978, n. 843, denunziato - in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - ove ritenuto applicabile anche alle pensioni erogate dall'E.N.A.S.A.R.C.O., nella parte in cui prevede che la quota aggiuntiva fissa di cui all'art. 1, L. 3 giugno 1975, n. 160, sia dovuta una sola volta ai titolari di più pensioni. - cfr. S.n. 349/1985.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria -), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1985 dal Pretore di Salerno, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 bis dell'anno 1985; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ove ritenuto applicabile anche alle pensioni erogate dall'E.N.A.S.A.R.C.O, nella parte in cui prevede che la quota aggiuntiva fissa di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sia dovuta una sola volta ai titolari di più pensioni;
punto 2
Considerato che identica questione, prospettata con riferimento alla posizione di un soggetto titolare di una pensione a carico dell'E.N.A.S.A.R.C.O., è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 349 del 1985, in quanto la perequazione ha la peculiare finalità di compensare il lavoratore delle conseguenze dell'accresciuto costo della vita, che non irrazionalmente viene considerato una sola volta onde determinare un unico aumento di quanto viene corrisposto a titolo di pensione; che pertanto, la questione oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., dal Pretore di Salerno con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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