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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)

Testo in vigore al

Art. 38

1. Le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 39

1. La concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai fini di istituto, e' autorizzata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 40

1. Ad integrazione delle somme previste dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi di cui lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1980.

Art. 41

1. A decorrere dall'anno finanziario 1980 cessa l'erogazione del contributo a favore del Banco di Sardegna nelle spese di vigilanza sulle casse agrarie e sugli altri istituti esercenti il credito agrario previsto dalla legge 23 febbraio 1952, n. 123.

Art. 42

1. In relazione all'andamento del mercato monetario e finanziario il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia potranno stipulare apposite convenzioni per disciplinare la sostituzione di titoli emessi dallo Stato e interamente posseduti dalla Banca stessa con nuovi titoli nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro, di certificati di credito del Tesoro, di buoni ordinari del Tesoro e di buoni poliennali del Tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a disporre con proprio decreto e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l'emissione di detti nuovi titoli, determinandone altresi' il tasso di interesse, la durata, le condizioni di rimborso ed ogni altra modalita' e caratteristica. Ove occorra si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e dell'articolo 71 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 43

1. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 44

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1980 restano rispettivamente determinati in L. 31.299.447.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in L. 5.311.845.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Art. 45

1. Nelle tabelle B e C allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1980

Art. 46

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato in termini di competenza in L. 72.770.536.976.000.

2. Il Governo della Repubblica e' tenuto ad indicare nella Relazione previsionale e programmatica, la stima del ricorso effettivo al mercato finanziario previsto per l'anno 1980, nel quadro delle ipotesi di cui all'articolo 4 quinto comma della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 47

1. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2 si applicano a partire dal 1 agosto 1980.

2. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro o di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennita' percepita dai membri del Parlamento.

3. Le maggiorazioni delle detrazioni stabilite dall'articolo 2 per i ratei spettanti fino al termine del mese in cui entra in vigore la presente legge sono computate dai sostituti d'imposta nel mese di dicembre 1980 o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla data della cessazione.

Art. 48

1. I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1982 e al 31 dicembre 1983.

2. Nella redazione dei testi unici possono essere apportate alle norme vigenti le modificazioni, integrazioni e correzioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e al secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114, tenendo conto delle disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore fino a due mesi prima dell'emanazione degli stessi testi unici.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' estesa fino al 31 dicembre 1983. Al comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria sono affidati gli studi e i lavori preparatori dei testi unici. L'attuale composizione del comitato puo' essere modificata in relazione ai suddetti compiti.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1987, N. 550.

Art. 49

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 1980
PERTINI
COSSIGA - PANDOLFI - LA MALFA - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO