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Sez. 1, Ordinanza n. 22874 del 16/08/2024 (Rv. 672305-01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Accoglimento - Caducazione del decreto - Successiva estinzione del giudizio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672305-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca, sicché, ove il giudizio successivamente si estingua, non trova applicazione l'art. 653 c.p.c., secondo cui l'estinzione del processo di opposizione fa acquisire efficacia esecutiva al decreto, che non ne sia munito, ma l'art. 310, comma 2, c.p.c., secondo cui l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti.

Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)