Sez. L, Sentenza n. 14841 del 16/11/2000 (Rv. 541750 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Predeterminazione normativa delle sanzioni - Insussistenza - Contrattazione collettiva - Determinazione del tipo di sanzione irrogabile per le singole mancanze - Ammissibilità - Impugnazione della sanzione irrogata davanti al collegio arbitrale - Lodo - Sostituzione del tipo di sanzione - Divieto - Limiti - Poteri di annullamento e riduzione della sanzione - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
Poiché l'art. 7 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) non prevede tassativamente le sanzioni irrogabili, ma si limita a porre limiti per la misura di talune di esse, la contrattazione collettiva, nel rispetto di tali limiti, ha il potere di individuare le sanzioni applicabili per determinate violazioni; ne consegue che, impugnata dal lavoratore la sanzione davanti al collegio arbitrale, a norma del citato art. 7, sesto comma, detto collegio - pur fermi i suoi poteri di annullamento o di riduzione della sanzione - non può applicare una sanzione di tipo diverso da quella prevista dal contratto collettivo, salvo il caso di contrasto di quest'ultimo con principi inderogabili normativamente individuati. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del lodo arbitrale per la sostituzione della sanzione della multa a quella della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, in relazione alla contestazione di inottemperanza ad un turno di reperibilità, e ha annullato la stessa sentenza per non avere proceduto all'esame della domanda per quanto riguarda la legittimità e fondatezza della sanzione irrogata, lasciando invece in vita il provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)