Sez. 3 - , Sentenza n. 29586 del 28/05/2021 Ud. (dep. 28/07/2021) Rv. 281773 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Straniero condannato per reato in tema di stupefacenti con il beneficio della sospensione condizionale - Espulsione dallo Stato - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
La concessione della sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati in tema di stupefacenti ne impedisce l'espulsione dallo Stato, in quanto, implicitamente, ne esclude l'attuale pericolosità sociale, che è presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura di sicurezza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)