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Sez. 2, Sentenza n. 2130 del 16/06/1969 (Rv. 341425 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DIFETTI GRAVI - ACCERTAMENTO - CRITERI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341425-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DIFETTI GRAVI - ACCERTAMENTO - CRITERI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art. 1669 cod. civ. ampliando la portata del corrispondente art. 1639 dell'abrogato codice civile del 1865, ha incluso tra i difetti di cui il costruttore e tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilita, totale o parziale, dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati 'gravì. Cio cui occorre aver riguardo, per poter giudicare della gravita di un difetto, non e tanto la sua isolata consistenza obiettiva, eventualmente costituita dalla mancata messa in opera di elementi che, come le staffe, le mensole, le braghe, sono di modesta entita in rapporto all'intera costruzione, ma proprio le conseguenze che dal difetto stesso siano derivate o possano derivare. L'accertamento se un determinato difetto sia dell'indicata entita non puo essere Sindacato in Sede di legittimita. (sulla prima parte V. 1064-68, massima n. 332506 2543-68, massima n. 334994 2307-66, massima n. 324499 ed altre ivi citate.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)