Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno
Testo vigente
Art. 31
1. Il Commissario provvedera' a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione. Per le occupazioni relativamente alle quali non siausi presentate opposizioni ne domande di legittimazione sara' ordinata senz'altro la reintegra e la restituzione dei frutti in conformita' alla perizia depositata.
2. Lo stesso avra' luogo per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l'offerta di bonario rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti indebitamente percetti.
3. In quanto alla restituzione dei frutti il Commissario potra', in ogni caso, su richiesta degli occupatori, concedere una equa dilazione.
Art. 32
1. Lo stesso procedimento si adottera' per la sistemazione delle quote dei demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia alienate durante il periodo del divieto prefisso dalla legislazione anteriore.
Art. 33
1. I canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di affrancazione restera' vincolato ai termini dell'art. 24 della legge stessa.
Titolo II
Capo I. Piani di massima e destinazione delle terre.
Art. 34
1. Dopo eseguite le operazioni di scioglimento delle promiscuita', di affrancazione delle terre soggette ad usi civici e di sistemazione delle occupazioni o ricupero delle terre occupate a norma dei precedenti articoli, si formera' il piano di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al Comune od all'Associazione agraria e di quelli gia' in precedenza da loro posseduti.
2. Se pero' le circostanze lo rendano opportuno, potra' disporsi, col consenso del Ministero dell'economia nazionale, che, anche in pendenza delle operazioni suddette, si formi il piano di massima per le terre che sono in possesso dell'Ente e si proceda alla ripartizione di quelle destinate a coltura agraria, salvo a provvedere separatamente per le altre terre che potranno in seguito pervenire all'Ente medesimo, ferma restando la ripartizione gia' eseguita.
Art. 35
1. Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico consistera' nella esatta determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall'art. 11 della legge.
2. Esso sara' eseguito dal delegato tecnico nel termine prefisso dal Commissario regionale col decreto di nomina, o da lui prorogato per giusti motivi. Tale piano sara' redatto in due esemplari da depositarsi presso l'ufficio commissariale, che curera' la trasmissione di uno di essi all'ufficio comunale od all'Associazione agraria; e dell'altro all'ufficio provinciale dell'economia, che provochera' l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'art. 3, n. 5, della legge 16 giugno 1927, n. 1071, e potra', ove occorra, chiedere al delegato tecnico i chiarimenti opportuni.
3. Il Podesta' del Comune od i rappresentanti dell'Associazione agraria potranno, entro quindici giorni dal deposito del piano, presentare i loro rilievi su di esso al Consiglio provinciale dell'economia.
4. Il Consiglio potra' introdurre nel piano quelle modificazioni od aggiunte che reputera' necessarie.
Art. 36
1. Il piano approvato o modificato sara' trasmesso con la deliberazione del Consiglio al Commissario regionale, il quale emettera' il provvedimento di cui all'art. 14 della legge.
Art. 37
1. Quando risulti da sicuri elementi a quale delle due categorie indicate dall'art. 11 della legge debbano essere assegnate le terre di uso civico dei Comuni o delle Associazioni agrarie, in guisa da ritenersi inutile un accertamento tecnico, il Commissario potra' essere autorizzato dal Ministero dell'economia nazionale ad emettere il provvedimento previsto dall'art. 14 della legge senza che sia compilato il piano di massima.
Art. 38
1. I piani di massima approvati dai Commissari regionali anteriormente all'effettivo funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia sono validi ad ogni effetto di legge.
Art. 39
1. Il Commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai Comuni e dalle Associazioni, ed avere approvati i piani di massima e di utilizzazione, potra' anche proporre al Ministro l'alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.
2. Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali e le altre provenienti dall'affrancazione degli usi civici, i Comuni e le Associazioni agrarie dovranno farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Il Ministero dell'economia nazionale provvedera' sentito il parere del Commissario regionale.
Art. 40
1. Salva diversa disposizione del Ministro per l'economia nazionale, saranno soggette all'applicazione della legge e rientreranno a far parte delle terre comuni o dei demani comunali tutte quelle terre per le quali e' stato emesso decreto di alienabilita' anteriormente al 22 maggio 1924 e che si trovano tuttora in possesso dei Comuni alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendendosi revocato il relativo decreto di autorizzazione.
Art. 41
1. Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, ed il Ministro dell'economia consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalita' degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterra' la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'economia nazionale potra' stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.
Capo II. Regolamento degli usi civici.
Art. 42
1. Dopo che sara' stato approvato il piano di massima per la destinazione delle terre o si sara' provveduto ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, il Commissario regionale emanera' un decreto nel quale indichera' gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria a), di cui all'art. 11 della legge.
2. Il decreto sara' comunicato al Comune od all'Associazione agraria a cui appartengono le terre, e indi affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.
3. Nel termine suddetto potranno essere presentate opposizioni al Commissario dal Comune, dall'Associazione e dai cittadini interessati nella forma stabilita dall'art. 16 del presente regolamento.
4. Il Commissario, se non sieno state proposte opposizioni o dopo che queste sieno state risolute a norma di legge, comunichera' il decreto al Prefetto ed all'autorita' forestale della Provincia.
Art. 43
1. I Comuni e le Associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvederanno alla compilazione dei regolamenti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento (R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126), e li sottoporranno all'approvazione dei Consigli provinciali dell'economia.
Art. 44
1. In caso d'inadempienza il Prefetto assegnera' un perentorio termine ai Podesta' dei Comuni ed ai rappresentanti delle Associazioni agrarie per la compilazione dei sopradetti regolamenti, decorso infruttuosamente il quale sara' provveduto alla loro compilazione a mezzo di apposito commissario.
Art. 45
1. I limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 del Codice civile saranno determinati nel regolamento tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilita' che i pascoli e boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento.
Art. 46
1. Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune o l'Associazione agraria potra', per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.
2. Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del Comune o dell'Associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti. E' espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.
Capo III. Ripartizione in quote.
Art. 47
1. Reso definitivo il piano di massima, lo stesso delegato tecnico od un perito nominato dal Commissario formulera' il piano di ripartizione in unita' fondiarie delle terre destinate alla coltura agraria, che conterra' anche la indicazione delle migliorie, che i concessionari dovranno eseguire, e dei canoni da imporsi a costoro.
Art. 48
1. Qualora se ne riconosca la necessita', il piano di ripartizione conterra' la indicazione delle opere di sistemazione e trasformazione da eseguirsi, con gestione unita, prima dell'assegnazione delle quote e quella della spesa approssimativa e dei mezzi piu' idonei a sopperirvi.
2. In tal caso il piano sara' comunicato al Ministero dell'economia per i provvedimenti di cui all'art. 15 della legge.
Art. 49
1. Il Commissario, approvato il piano di ripartizione, formulera' un bando col quale tutti i capi di famiglia, che credano di avere diritto a concorrere secondo le disposizioni dell'articolo 13 della legge, saranno invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando medesime, ed invitera' il Podesta' del Comune od il presidente dell'Associazione agraria a farlo pubblicare mediante affissione all'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune o delle frazioni interessate.
2. Durante il suddetto termine il bando dovra' rimanere continuamente affisso nell'albo del Comune e per lo stesso periodo di tempo il piano di ripartizione in quote restera' depositato presso la segreteria del Comune o dell'Associazione, con facolta' a chiunque di prenderne visione.
Art. 50
1. Le domande in carta bollata saranno presentate alla segreteria del Comune o dell'Associazione agraria, che ne rilascera' ricevuta e le annotera' in un elenco, copia del quale sara' affissa all'albo pretorio nel giorno successivo a quello della scadenza del termine di cui all'articolo precedente e vi rimarra' affisso per otto giorni.
2. Coloro che non presenteranno la domanda nel termine stabilito perderanno il diritto di concorrere alla ripartizione in corso, ma potranno concorrere ad eventuali ripartizioni successive o alla riconcessione di quote non accettate od abbandonate.
Art. 51
1. Sono considerati capi famiglia agli effetti dell'art. 13 della legge:
a) il coniugato o il vedovo con o senza prole;
b) la vedova con prole;
c) il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;
d) il maggiore di eta' in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia;
e) il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo genitori.