Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
Testo in vigore al
Art. 31 Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione
1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all’istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
Art. 32 Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione
1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto dinanzi all’autorità giurisdizionale notificata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità dell’articolo 71.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non compare davanti all’autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l’azione proposta dall’istante, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 anche se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non risiede abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Art. 33 Impugnazione della decisione emessa sul ricorso
La decisione emessa sul ricorso può costituire oggetto solo delle procedure comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all’articolo 71.
Art. 34 Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività
1. L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 32 o 33 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall’articolo 24.
2. Fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 4, l’autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 32 si pronuncia entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla sua adizione, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali.
3. L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 33 si pronuncia senza indugio.
Art. 35 Sospensione del procedimento
L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi degli articoli 32 o 33, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine a causa della presentazione di un ricorso.
Art. 36 Provvedimenti provvisori e cautelari
1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità della presente sezione, nulla osta a che l’istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell’esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 30.
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all’articolo 32, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione.
Art. 37 Esecutività parziale
1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L’istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.
Art. 38 Assenza di imposte, diritti o tasse
Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato membro dell’esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.
Sezione 3. Disposizioni comuni
Art. 39 Esecutività provvisoria
L’autorità giurisdizionale d’origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante un eventuale ricorso, anche se la legislazione nazionale non prevede l’esecutività di diritto.
Art. 40 Invocazione di una decisione riconosciuta
1. La parte che desideri invocare in un altro Stato membro una decisione riconosciuta ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, o riconosciuta a norma della sezione 2, produce una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità.
2. Se necessario, l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata la decisione riconosciuta può chiedere alla parte che intende avvalersene di produrre un estratto rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine compilato utilizzando il modulo di cui, secondo i casi, all’allegato I o all’allegato II. L’autorità giurisdizionale d’origine rilascia tale estratto anche su istanza di qualsiasi parte interessata.
3. Se del caso, la parte che invoca la decisione riconosciuta fornisce la traslitterazione o la traduzione del contenuto del modulo di cui al paragrafo 2 nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è invocata la decisione riconosciuta, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del modulo.
4. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.
Art. 41 Procedimento e condizioni d’esecuzione
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell’esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell’esecuzione.
2. La parte che richiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale o un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione, fatta eccezione per le persone competenti in materia di procedura d’esecuzione.
Art. 42 Divieto di riesame del merito
In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione.
Art. 43 Recupero non prioritario dei costi
Il recupero dei costi derivanti dall’applicazione del presente regolamento non è prioritario rispetto al recupero di crediti alimentari.
Capo V. Accesso alla giustizia
Art. 44 Diritto al patrocinio a spese dello Stato
1. Le parti di una controversia ai sensi del presente regolamento hanno un accesso effettivo alla giustizia in un altro Stato membro, ivi comprese le procedure di esecuzione e di ricorso, alle condizioni previste nel presente capo. Nei casi contemplati dal capo VII, l’accesso effettivo è assicurato dallo Stato membro richiesto ad ogni istante che abbia la residenza nello Stato membro richiedente.
2. Per assicurare tale accesso effettivo, gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato a norma del presente capo, salvo in caso di applicazione del paragrafo 3.
3. Nei casi contemplati dal capo VII, gli Stati membri non sono tenuti a concedere il patrocinio a spese dello Stato se e nella misura in cui le rispettive procedure consentono alle parti di agire senza aver bisogno di tale patrocinio e l’autorità centrale fornisce gratuitamente i servizi necessari.
4. Le condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato non sono più restrittive di quelle fissate per le cause interne equivalenti.
5. Non dev’essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, per garantire il pagamento dei costi e delle spese dei procedimenti in materia di obbligazioni alimentari.
Art. 45 Contenuto del patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato concesso ai sensi del presente capo indica l’assistenza necessaria per consentire alle parti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro domande, presentate per il tramite delle autorità centrali o direttamente alle autorità competenti, siano trattate in modo completo ed efficace. Esso copre quanto segue, ove necessario:
a) la consulenza nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un’azione legale;
b) l’assistenza legale per adire un’autorità, anche giurisdizionale, e la rappresentanza in sede di giudizio;
c) l’esonero o l’assunzione a carico delle spese processuali e gli onorari delle persone incaricate di compiere atti durante il procedimento;
d) nello Stato membro in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, nel caso in cui il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente, le spese sostenute dalla parte avversa se detto patrocinio avrebbe coperto tali spese qualora il beneficiario avesse avuto la sua residenza abituale nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita;
e) le spese di interpretazione;
f) le spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dall’autorità giurisdizionale o dall’autorità competente e presentati dal beneficiario del patrocinio a spese dello Stato;
g) le spese di viaggio a carico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta dalla legge o dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato e l’autorità giurisdizionale decide che non esiste un’altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.
Art. 46 Patrocinio a spese dello Stato per le domande di alimenti destinati ai figli presentate tramite le autorità centrali
1. Lo Stato membro richiesto concede il gratuito patrocinio per tutte le domande relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni presentate da un creditore a norma dell’articolo 56.
2. Nonostante il paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro richiesto può, per quanto concerne le domande diverse da quelle di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b), rifiutare di concedere il gratuito patrocinio se ritiene che la domanda o il ricorso siano manifestamente infondati.
Art. 47 Casi che non rientrano nell’articolo 46
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 46 e fatti salvi gli articoli 44 e 45, il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso conformemente alla legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda le condizioni della valutazione delle risorse del ricorrente o della fondatezza della richiesta.
2. Nonostante il paragrafo 1, la parte che nello Stato membro d’origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell’esenzione dai costi e dalle spese beneficia, nel procedimento di riconoscimento, di esecutività o di esecuzione, del patrocinio più favorevole o dell’esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
3. Nonostante il paragrafo 1, la parte che nello Stato membro d’origine ha usufruito di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X beneficia, nel procedimento di riconoscimento, di esecutività o di esecuzione, del patrocinio in conformità del paragrafo 2. A tal fine, la parte presenta un documento stilato dall’autorità competente dello Stato membro d’origine attestante che essa soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto o in parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un’esenzione dai costi e dalle spese. Le autorità competenti ai fini del presente paragrafo figurano nell’allegato XI. Tale allegato è stabilito e modificato secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 73, paragrafo 2.
Capo VI. Transazioni giudiziarie e atti pubblici
Art. 48 Applicazione del presente regolamento alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici
1. Le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d’origine sono riconosciuti in un altro Stato membro e hanno la stessa esecutività delle decisioni ai sensi del capo IV.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, se del caso, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici.
3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un estratto della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico utilizzando, a seconda dei casi, il modulo di cui agli allegati I e II ovvero agli allegati III e IV.
Capo VII. Cooperazione tra autorità centrali
Art. 49 Designazione delle autorità centrali
1. Gli Stati membri designano un’autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che ad essa derivano dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più di un’autorità centrale e specificano l’ambito territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato membro che si avvalga di tale facoltà designa l’autorità centrale alla quale può essere trasmessa ogni comunicazione ai fini dell’inoltro all’autorità centrale competente all’interno di detto Stato. Se una comunicazione è stata inviata a un’autorità centrale non competente, questa deve inoltrarla all’autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo.
3. La designazione della o delle autorità centrali, i recapiti delle medesime, nonché, se del caso, l’ambito delle loro funzioni, quali precisate al paragrafo 2, sono comunicati da ciascuno Stato membro alla Commissione in conformità dell’articolo 71.
Art. 50 Funzioni generali delle autorità centrali
1. Le autorità centrali:
a) cooperano tra di loro, anche con scambi d’informazioni, e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro per realizzare gli obiettivi del presente regolamento,
b) cercano, per quanto possibile, soluzioni alle difficoltà che possono porsi nell’applicazione del presente regolamento.
2. Le autorità centrali adottano misure per agevolare l’applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione. A tal fine si ricorre alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.
Art. 51 Funzioni specifiche delle autorità centrali
1. Le autorità centrali forniscono assistenza con riferimento alle domande di cui all’articolo 56. In particolare:
a) trasmettono e ricevono tali domande;
b) avviano o agevolano l’avvio di un’azione in relazione a tali domande.
2. Con riferimento a dette domande, le autorità centrali adottano tutte le misure appropriate per:
a) concedere o agevolare la concessione del patrocinio a spese dello Stato, ove le circostanze lo esigano;
b) contribuire a localizzare il debitore o il creditore, in particolare in applicazione degli articoli 61, 62 e 63;
c) aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, altre circostanze finanziarie del debitore o del creditore, compresa la localizzazione dei beni, in particolare in applicazione degli articoli 61, 62 e 63;
d) incoraggiare le composizioni amichevoli al fine di ottenere il pagamento volontario degli alimenti, se opportuno attraverso il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a metodi analoghi;
e) agevolare l’esecuzione continua delle decisioni in materia di alimenti, anche per quanto riguarda gli arretrati;
f) agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei pagamenti di alimenti;
g) agevolare l’ottenimento di prove documentali o di altro tipo, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1206/2001;
h) fornire assistenza nell’accertamento della filiazione ove necessario per il recupero degli alimenti;
i) avviare o agevolare l’avvio di un’azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda di alimenti pendente;
j) agevolare la notificazione o comunicazione degli atti, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1393/2007.
3. Le funzioni attribuite all’autorità centrale in virtù del presente articolo possono essere esercitate, nella misura consentita dalla legge dello Stato membro interessato, da enti pubblici o altri organismi soggetti al controllo delle autorità competenti di tale Stato membro. La designazione di detti enti pubblici o altri organismi nonché gli estremi dei medesimi e la portata delle loro funzioni sono comunicati dallo Stato membro alla Commissione in conformità dell’articolo 71.
4. Il presente articolo e l’articolo 53 non impongono in nessun caso all’autorità centrale l’obbligo di esercitare attribuzioni che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, spettano esclusivamente alle autorità giudiziarie.