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Sez. 1, Sentenza n. 396 del 19/01/1987 (Rv. 450141 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA PREVIA DECLARATORIA DELLA SUA AMMISSIBILITÀ - RIESAME DELLA QUESTIONE PRELIMINARE - PRESUPPOSTI - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO - NECESSITÀ - SUBORDINAZIONE DI TALE GRAVAME ALL'ACCOGLIMENTO DI QUELLO PRINCIPALI - CARATTERE IMPLICITO.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450141-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA PREVIA DECLARATORIA DELLA SUA AMMISSIBILITÀ - RIESAME DELLA QUESTIONE PRELIMINARE - PRESUPPOSTI - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO - NECESSITÀ - SUBORDINAZIONE DI TALE GRAVAME ALL'ACCOGLIMENTO DI QUELLO PRINCIPALI - CARATTERE IMPLICITO.*

Qualora la sentenza di rigetto della domanda abbia in via preliminare affermato l'ammissibilità della domanda medesima, il riesame di tale ultima questione postula un'impugnazione incidentale della parte vittoriosa nel merito, e questa impugnazione incidentale, anche in Mancanza di un espresso condizionamento, deve ritenersi subordinata all'accoglimento di quella principale del soccombente, poiché solo in detta ipotesi è riscontrabile l'interesse alla sua proposizione. (V 1816/85, mass n 439757; (V 4401/83, mass n 429307).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)