Sez. 2 - , Ordinanza n. 20911 del 21/07/2021 (Rv. 662050 - 02)
BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - CESSAZIONE DEL VINCOLO | Cessazione del vincolo pertinenziale - Condizioni - Oggettiva venuta meno della destinazione funzionale tra cosa principale e cosa accessoria - Disposizione della pertinenza in via separata e con atto volontario.
BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - CESSAZIONE DEL VINCOLO
Il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l'avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza, senza che, in tal caso, sia necessaria un'espressa e formale dichiarazione della volontà della nuova e diversa destinazione della cosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)