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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20911 del 21/07/2021 (Rv. 662050 - 02)

BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - CESSAZIONE DEL VINCOLO | Cessazione del vincolo pertinenziale - Condizioni - Oggettiva venuta meno della destinazione funzionale tra cosa principale e cosa accessoria - Disposizione della pertinenza in via separata e con atto volontario.
Stato
decisa il 2021-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662050-02

BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - CESSAZIONE DEL VINCOLO

Il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l'avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza, senza che, in tal caso, sia necessaria un'espressa e formale dichiarazione della volontà della nuova e diversa destinazione della cosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)