Sez. 3, Sentenza n. 6595 del 15/12/1984 (Rv. 438141 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - POTERI DEL GIUDICE - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO, EMESSO AI SENSI DELLO ART. 30 DELLA PREDETTA LEGGE - NATURA - SENTENZA - APPELLABILITÀ.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - POTERI DEL GIUDICE - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL GIUDIZIO, EMESSO AI SENSI DELLO ART. 30 DELLA PREDETTA LEGGE - NATURA - SENTENZA - APPELLABILITÀ.*
Poiché per la individuazione della natura di un provvedimento giurisdizionale è decisiva non la sua Forma esteriore o la denominazione che il giudice gli abbia data, bensì il suo estrinseco contenuto, ha natura di sentenza ed è pertanto impugnabile con l'appello la pronuncia del giudice che - ancorché emanata ai sensi dell'art. 30, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, per il quale, nel giudizio di recesso dal contratto di locazione di immobile urbano, il giudice può emettere alla prima udienza o comunque in ogni stato del giudizio ordinanza di rilascio - abbia definito conclusivamente il merito della causa. (V 923/81, mass n 411446; (V 6440/81, mass n 417259; (V 6626/81, mass n 417480).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)