Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20825 del 20/08/2018 (Rv. 650488 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Leasing finanziario - Collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing - Effetti - Opponibilità all'utilizzatore della clausola compromissoria apposta al contratto di fornitura - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
L'operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo a un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, che legittima l'utilizzatore a esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura; pertanto, la clausola compromissoria contenuta nel contratto di fornitura deve ritenersi operante anche nei confronti dell'utilizzatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1571, Legge 14/07/1993 num. 259 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)