Sez. 1, Ordinanza n. 28423 del 05/11/2024 (Rv. 672875-02)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Facoltà di riacquisto dei Consorzi di sviluppo industriale - Indennizzo - Quantificazione ai sensi dell’art. 63 della l. n. 448 del 1998 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della l. n. 448 del 1998, laddove prevede la facoltà di riacquisizione delle aree in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, esercitabile dai Consorzi di sviluppo industriale tramite la corresponsione del prezzo attualizzato di acquisizione in luogo del prezzo di mercato, atteso che tale potere va qualificato come esplicazione di una potestà ablatoria ad utilità pubblica predefinita, volta cioè a ripristinare, in funzione del superiore interesse pubblico perseguito dal legislatore con l'istituzione del consorzi di sviluppo industriale, uno stato di fatto coerente con le finalità dell'intervento pubblico, e non già come espressione di un generale potere ablatorio in
capo alla pubblica amministrazione, sicché non si determina in forza del suo esercizio alcun sacrificio indebito in danno dell'assegnatario, in quanto la sua condizione non è assimilabile a quella del proprietario che si vede espropriato un immobile per la realizzazione di un'opera pubblica.
Legge 23/12/1998 num. 448 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)