Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015 (Rv. 637451 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Mancata allegazione di notifica della sentenza impugnata - Effetto - Implicita proposizione del ricorso nel termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Emersione della avvenuta notificazione della sentenza - Attività di controllo della Corte - Rilievo dell'omesso deposito della copia della sentenza impugnata nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. - Conseguenze - Declaratoria di improcedibilità del ricorso - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
In tema di ricorso per cassazione, la Corte di cassazione, qualora nel ricorso non sia allegata la notificazione della sentenza impugnata, deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto d'impugnazione nel cd. termine lungo, procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, se, per eccezione del controricorrente o per quanto emerge dalla produzione delle parti o del fascicolo d'ufficio, risulti la notificazione della sentenza, deve accertare se il ricorrente abbia ottemperato, nel termine prescritto dall'art. 369 c.p.c., all'onere del deposito della copia dell'atto impugnato con la relata di notifica, in mancanza della quale va dichiarata l'improcedibilità del ricorso, il cui riscontro precede quello dell'eventuale inammissibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)