Sez. L, Sentenza n. 812 del 06/02/1990 (Rv. 465161 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - FORI ALTERNATIVI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - FORI ALTERNATIVI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*
Nelle controversie individuali di lavoro, l'attore è libero di scegliere tra i fori alternativi previsti dal secondo comma dell'art. 413 cod. proc. civ., ma ha l'Onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale. Pertanto, il lavoratore, che abbia convenuto la società di capitali datrice di lavoro avanti al giudice del luogo in cui è la Sede legale della società stessa, ha l'Onere di dimostrare che tale Sede coincide con quella di effettivo svolgimento dell'attività sociale per la presenza degli organi direttivi e di amministrazione, atteso che nel caso delle predette società il criterio di collegamento del luogo dell'azienda, previsto dall'art. 413 citato, non coincide con quello previsto in via generale dall'art. 19, primo comma, cod. proc. civ. per le persone giuridiche, ma fa riferimento alla Sede effettiva della società. (V 590/85, mass n 438805; (V 5087/83, mass n 429948; (V 7070/83, mass n 431687; (Conf 6237/85, mass n 443364, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)