Sez. 3, Sentenza n. 6833 del 03/04/2015 (Rv. 635142 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Debitore titolare di quota del bene pignorato - Omessa indicazione nel pignoramento della relativa quota - Indicazione della quota nella nota di trascrizione - Nullità del pignoramento - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Il pignoramento di beni appartenenti solo in quota all'esecutato è nullo ove, nel relativo atto, non sia indicata la misura di quest'ultima; qualora, peraltro, la quota dell'esecutato si ricavi con chiarezza dalla nota di trascrizione, la reciproca interazione tra i due atti consente di escludere ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione, sicché, anche in ragione del principio di conservazione degli atti del processo, non può essere dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento, in dipendenza di una lacuna solo originaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)