Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia
Testo in vigore al
Art. 12
1. Nei pubblici registri di cui all'articolo precedente devono essere iscritte, in interi fogli distinti rispettivamente per ciascun autoveicolo o motociclo, le seguenti indicazioni:
a) il numero della licenza di circolazione;
b) la data d'iscrizione nel pubblico registro;
c) le caratteristiche di fabbricazione dell'autoveicolo, quali risultano dalla licenza di circolazione, e, inoltre, per gli autoveicoli di fabbricazione posteriore alla entrata in vigore del presente decreto, la data del certificato di origine, da rilasciarsi dalla fabbrica produttrice;
d) il nome del proprietario o dei proprietari e la loro residenza;
e) la data del rilascio della licenza di circolazione da parte del competente ufficio di prefettura;
f) la data e le indicazioni relative ad ogni atto di successivo trasferimento della proprieta' dell'autoveicolo;
g) la data dell'atto da cui sorgono gli eventuali privilegi sull'autoveicolo, ai sensi dei commi 1°, 2° e 3° dell'articolo 2, l'ammontare del credito privilegiato, la sua scadenza, gli interessi che produce, la persona o l'ente a cui favore i privilegi sono costituiti, la residenza della persona stessa o la sede dell'ente.
Art. 13
1. Per l'iscrizione di ogni autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, l'A.C.I. deve ritirare e conservare negli atti il certificato di origine rilasciato dalla fabbrica.
2. Le norme per tale iscrizione e per quella dei successivi trasferimenti di proprieta' degli autoveicoli saranno determinate col regolamento di cui all'art. 30 del presente decreto.
Art. 14
1. La iscrizione di cui alla lettera g) dell'art. 12 si effettua, con l'esibizione alla sede provinciale dell'A.C.I. del titolo costitutivo del privilegio, in originale o in copia autentica, e di due note, una delle quali puo' essere estesa in calce al titolo stesso.
2. Deve essere contemporaneamente esibita la licenza di circolazione.
3. Le note devono contenere:
1° il nome, il cognome, la residenza del creditore e del debitore e la loro paternita';
2° la data dell'atto di vendita e gli estremi della formalita' della registrazione effettuata ai fini della legge di registro, ovvero la data dell'atto costitutivo del privilegio convenzionale, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della citata legge;
3° l'ammontare della somma dovuta;
4° gli interessi che il credito produce;
5° il tempo in cui le rate o la totalita' del credito si rendono esigibili;
6° il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo; la descrizione di questo, specificando la fabbrica, con la indicazione precisa del nome con cui questa e' conosciuta in commercio; la potenza del motore ed il numero da cui e' distinto; il numero del telaio; la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne e' provvisto, o la dichiarazione espressa che ne e' sprovvisto.
4. Il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in pegno il credito sull'autoveicolo, garantito a sua volta da privilegio, gia' iscritto sul pubblico registro, possono far annotare sul registro e sulla licenza di circolazione, a lato della relativa iscrizione o annotazione, la girata, la cessione, la surrogazione o la costituzione di pegno avvenuta.
Art. 15
1. Chi chiede l'immatricolazione di un autoveicolo usato deve esibire alla Prefettura a cui l'istanza e' rivolta, oltre al certificato di residenza rilasciato dal podesta' ed al certificato di approvazione dell'autoveicolo, anche l'estratto del pubblico registro tenuto dall'A.C.I., relativo alla precedente iscrizione.
2. In tutti i casi di passaggio da una ad altra Provincia di autoveicoli gia' iscritti nel pubblico registro, devono riportarsi integralmente nel pubblico registro della nuova Provincia le iscrizioni ed annotazioni esistenti nel pubblico registro tenuto dall'A.C.I. nella Provincia di provenienza.
Art. 16
1. Sulla licenza di circolazione sono riportate, al momento della iscrizione sul pubblico registro automobilistico, le indicazioni di cui ai precedenti articoli, ed e' altresi' annotato il prezzo di acquisto dell'autoveicolo.
2. Le successive iscrizioni e annotazioni sul pubblico registro automobilistico sono pure riportate nella licenza di circolazione.
3. Della relativa iscrizione e' fatta menzione nel corrispondente foglio del pubblico registro, con la formula: «fatto annotamento sulla licenza di circolazione».
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1344
Art. 18
1. Per ottenere la rinnovazione del privilegio, si presentano alla sede provinciale dell'A.C.I. due note conformi a quelle della precedente iscrizione, contenenti la dichiarazione che si intende di rinnovare l'originale iscrizione, accompagnate dall'atto da cui risulti il consenso del debitore.
Art. 19
1. La sede provinciale dell'A.C.I., dopo avere eseguito la iscrizione o la rinnovazione del privilegio, restituisce al richiedente una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione o rinnovazione del privilegio e riporta contemporaneamente sulla licenza di circolazione la stessa iscrizione o rinnovazione, a termini del precedente art. 16.
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1344
Art. 21
1. La cancellazione dei vincoli di privilegio legale o convenzionale, consentita dalle parti interessate, viene eseguita dalla sede provinciale dell'A.C.I. su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'articolo precedente, o di altro atto autentico portante il consenso del creditore.
2. La cancellazione e' eseguita altresi' quando venga ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in giudicato.
3. Anche nel caso di cancellazione parziale, chi la richiede e' tenuto a rimettere alla competente sede provinciale dell'A.C.I. il titolo che l'autorizza.
4. La cancellazione di una iscrizione e la rettifica di essa si eseguiscono in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo e della data in cui la formalita' si compie.
Art. 22
1. La sede provinciale dell'A.C.I. custodisce negli archivi, in appositi fascicoli, i titoli che le vengono consegnati, e riporta nel registro pubblico il contenuto delle note, indicando inoltre il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo ed il numero del fascicolo in cui e' collocato il titolo stesso.
Art. 23
1. L'A.C.I. esercita, con i suoi organi centrali e provinciali, le funzioni demandategli dal presente decreto e dalle norme che verranno emanate ai sensi del successivo art. 30, in base alla convenzione di esercizio da approvarsi dal Ministro per le finanze.
Art. 24
1. Ai funzionari dell'A.C.I., per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni ad essi demandate dal presente decreto e dalla convenzione di esercizio, compresa la tenuta del pubblico registro automobilistico, e' riconosciuta la qualita' di pubblico ufficiale.
2. Essi, prima di assumere le loro funzioni, presteranno giuramento, secondo la formula prescritta dall'art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dinanzi al procuratore del Re presso il tribunale avente giurisdizione nella localita' dove ha sede l'ufficio a cui sono addetti.
Art. 25
1. L'A.C.I. e' responsabile dell'operato dei suoi funzionari, tanto verso i terzi, quanto verso lo Stato, in dipendenza degli eventuali danni risultanti:
1° dall'omissione nei pubblici registri automobilistici delle iscrizioni e delle annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;
2° dall'omissione nei certificati di una o piu' iscrizioni od annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non possano venir imputate ai predetti funzionari;
3° dalle cancellazioni indebitamente operate.
2. I predetti funzionari sono tenuti di conformarsi nell'esercizio delle loro incombenze a tutte le disposizioni del presente decreto ed alle altre disposizioni legislative o regolamentari che li riguardano, sotto pena di una multa estensibile a L. 2000.
Art. 26
1. La vigilanza sull'esecuzione del presente decreto, per quanto riguarda la tenuta del registro automobilistico ed il sistema di pubblicita' dei privilegi sugli autoveicoli, spetta ai procuratori generali del Re presso le Corti di appello, i quali la esercitano per mezzo dei procuratori del Re territorialmente competenti.
Art. 27
1. Le vertenze fra l'A.C.I. e lo Stato, relative a quanto e' regolato dal presente decreto, appartengono all'esclusiva competenza del Ministero delle finanze, che su di esse provvede per mezzo della Direzione generale del demanio e delle tasse.
Art. 28
1. Il Ministro per le finanze determinera' l'ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondersi all'A.C.I. per le formalita' da eseguirsi nel pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.
2. Le formalita' ed il rilascio dei certificati su indicati non sono soggetti ad alcuna tassa erariale.
Art. 29
1. Il Ministro per le finanze puo', con suo decreto, autorizzare le societa' esercenti la vendita a rate di autoveicoli ad emettere obbligazioni, anche per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato, o speciali buoni fruttiferi, per un ammontare non superiore ai crediti garantiti sugli autoveicoli, in esenzione dell'imposta di ricchezza mobile.
Art. 30
1. Con Regio decreto, da promuoversi dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni, verranno emanate le norme transitorie e le altre che saranno necessarie per l'esecuzione del presente decreto e per il funzionamento dell'A.C.I. nei riguardi del pubblico registro automobilistico.
2. Al Ministro per le finanze sono concesse le facolta' necessarie per la stipulazione della convenzione di esercizio di cui all'art. 23 e per l'emanazione delle altre norme occorrenti all'esecuzione della convenzione stessa.
3. La data di entrata in vigore del presente decreto sara' stabilita con decreto dello stesso Ministro per le finanze.1
Art. 31
1. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
2. Il Ministro per le finanze e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Volpi - Rocco -
Giuriati - Belluzzo - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 41. - Ferretti.