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Sez. 2, Sentenza n. 4835 del 04/08/1988 (Rv. 459656 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE - INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI - INADEMPIMENTO.*
Stato
decisa il 1988-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459656-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE - INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI - INADEMPIMENTO.*

In assenza di un dimostrato pericolo attuale ed evidente di perdere la controprestazione, la sospensione della prestazione da parte del contraente in bonis ai sensi dell'art. 1461 cod. civ., non essendo diretta al mantenimento del sinallagma contrattuale fra le contrapposte prestazioni, configura inadempimento contrattuale, sulla cui imputabilità ed importanza non rileva la rappresentazione soggettiva che l'obbligato si sia fatta - senza corrispondenza con la realtà oggettiva e, quindi, colpevolmente - circa l'esistenza della situazione a giustificazione della sua inadempienza, né, a fortiori, il rifiuto, da parte del contraente creditore della prestazione illegittimamente sospesa, di aderire alla richiesta di anticipato adempimento della prestazione a suo carico. (V 4014/83, mass n 428955; (V 4457/82, mass n 422451).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1461

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)