Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 23/02/2006 (Rv. 587942 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Concorso di colpa tra l'infortunato ed il terzo responsabile - Diritto dell'ente previdenziale all'intero ammontare delle prestazioni erogate - Sussistenza - Rivalsa dell'ente - Limiti.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
L'assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei diritti dell'assicurato - danneggiato, ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)