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Sez. 5, Sentenza n. 6885 del 09/04/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 213801 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI | Vecchiaia - Incapacità presunta - Esclusione - Accertamento dell'incapacità in concreto - Necessità.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213801-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art.591 cod.pen.(abbandono di persone minori o incapaci)è necessario accertare in concreto, salvo che si tratti di minore di anni quattordici, l'incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso. Ne consegue che non vi è presunzione assoluta di incapacità per vecchiaia la quale non è una condizione patologica ma fisiologica che deve essere accertata concretamente quale possibile causa di inettitudine fisica o mentale all'adeguato controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l'incolumità propria. Ne consegue, altresì, che il dovere di cura e di custodia deve essere raccordato con la capacità, ove sussista, di autodeterminazione del soggetto anziano.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)