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Sez. 1 - , Sentenza n. 9561 del 13/04/2017 (Rv. 643729 - 02)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTÀ (DIRITTI DI) - CONFESSIONI RELIGIOSE | Recesso da una congregazione religiosa - Condotta emarginativa successivamente tenuta da parte degli altri associati - Danno ingiusto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643729-02

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTÀ (DIRITTI DI) - CONFESSIONI RELIGIOSE

In tema di libertà religiosa, l'art. 19 Cost. assicura a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede in qualsiasi forma, individuale o associata, non potendosi, pertanto, essere costretti a rimanere associati ad una certa congregazione religiosa (nella specie, di Testimoni di Geova), sicchè, una volta che un soggetto sia da essa receduto, la condotta emarginativa nei suoi confronti attuata dagli altri associati ed estrinsecatasi in un semplice rifiuto di frequentarlo costituisce una loro libera scelta e non lede i diritti fondamentali del primo, né costituisce danno ingiusto nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 8 com. 2, Costituzione art. 19, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)