Sez. 6, Sentenza n. 585 del 07/05/1971 Ud. (dep. 24/06/1971) Rv. 118497 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA GRAFICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA GRAFICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
La perizia e un mezzo probatorio, che la legge offre al giudice affinche, avvalendosi della collaborazione di persone esperte in una determinata materia, possa piu agevolmente valutare determinate cose aventi relazione col reato sottoposto al suo esame. Sicche, in tema di perizia grafica, costituendo la stessa, al pari di ogni altra perizia, una Forma di collaborazione di un esperto col giudice nella percezione di fatti la cui valutazione e materia di regole tecniche, nessuna limitazione e posta dalla legge al libero convincimento del giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)