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Sez. 1 - , Sentenza n. 16318 del 03/07/2017 (Rv. 644978 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Contratto di deposito ed amministrazione di valori mobiliari - Obblighi di informazione gravanti sull’intermediario relativi al rischio dell'investimento - Permanenza a seguito dell’acquisto dei titoli - Insussistenza.
Stato
decisa il 2017-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644978-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che l’intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1838, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)