Sez. 3, Sentenza n. 20587 del 22/11/2012 (Rv. 624251 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Ricorribilità per cassazione - Limiti - Principi informatori della materia - Violazione delle regole sul diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 18 legge n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile) - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., nel regime impugnatorio anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, che denunci la violazione delle regole in tema di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, di cui all'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile), non costituendo tali regole principi informatori della materia dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)