diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3288 del 03/04/1999 (Rv. 524950 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Notifica a mezzo posta - Luogo della notifica - Domicilio reale anziché domicilio eletto - Consegna personale del plico del destinatario - Irrilevanza - Equivalenza alla notifica a mani proprie - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524950-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE

Effettuata dall'ufficiale giudiziario la notificazione della sentenza di secondo grado a mezzo del servizio postale al domicilio reale e non al domicilio eletto del destinatario, la consegna del plico che l'ufficiale postale effettui al destinatario personalmente non è equivalente alla notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario in mani proprie, in quanto l'Agente postale non ha la veste di organo della notifica; quella notificazione non può pertanto ritenersi effettuata ai sensi dell'art. 138 cod. proc. civ. e non vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (nel caso di specie la notifica era stata effettuata al domicilio della parte, un avvocato, in giudizio di persona).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 898

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)