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Sez. 5, Ordinanza n. 30678 del 28/11/2024 (Rv. 672962-01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE | Cartella di pagamento - Giudizio di appello - Pronuncia di inesistenza della notifica - Motivazione anche sul merito - Irrilevanza - Fondamento. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672962-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE

Nel giudizio di appello per la impugnazione di una cartella di pagamento, se il giudice accoglie un motivo d'appello e dichiarando inesistente la notifica dell'atto, ma procede ugualmente all'esame nel merito del suo contenuto, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, cosicché la parte soccombente non ha

l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la statuizione logica antecedente riguardante l'inesistenza della notificazione, vera ragione della decisione.

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)