Sez. 2, Ordinanza n. 3738 del 29/11/1968 Cc. (dep. 28/02/1969) Rv. 110475 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA -MANCATO INTERVENTO A DIBATTIMENTO - SOSTITUZIONE -NON CONSERVA LA QUALITA DI DIFENSORE - DIFENSORE NOMINATO DAL GIUDICE - DIRITTO D'IMPUGNAZIONE - SPETTA A QUEST'ULTIMO.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA -MANCATO INTERVENTO A DIBATTIMENTO - SOSTITUZIONE -NON CONSERVA LA QUALITA DI DIFENSORE - DIFENSORE NOMINATO DAL GIUDICE - DIRITTO D'IMPUGNAZIONE - SPETTA A QUEST'ULTIMO.*
L'avvocato che, nominato dall'imputato, ometta di intervenire al dibattimento o di farsi sostituire, a norma dell'art.127 cod.proc.pen., non conserva la qualita di difensore. In tale situazione, difensore dell'imputato e quello nominato di ufficio dal giudice e a lui soltanto spetta il diritto di proporre impugnazione. (Conf.109657, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)