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Sez. U, Sentenza n. 598 del 24/02/1976 (Rv. 379240 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE - FERROVIE CALABRO-LUCANE - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379240-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE - FERROVIE CALABRO-LUCANE - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI.*

In seguito al riscatto delle ferrovie calabro-lucane, attuato con la legge 23 dicembre 1963, n 1855, il rapporto di impiego del personale ha natura pubblica, con la conseguenza che le relative controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salve le deroghe previste, oltre che per le questioni pregiudiziali, per le cosidette questioni patrimoniali conseguenziali. (Conf 2853/73, mass n 366445).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1963 num. 1855 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)