Sez. 2, Sentenza n. 5061 del 29/04/1993 (Rv. 482153 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Fascicoli di parte e d'ufficio | Fascicolo di parte trasmesso con il fascicolo d'ufficio al giudice d'appello - Mancata costituzione in appello della parte - Documenti allegati al fascicolo di parte - Divieto per il giudice d'appello di tenerne conto.
Impugnazioni civili - Appello - Fascicoli di parte e d'ufficio
Il fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documento offerti in comunicazione, ai sensi dell'art. 165 comma primo e 166 cod. proc. civ., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 delle disp. att. cod. proc. civ., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 cod. proc. civ.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa; ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)